Art. 26.
(Partecipazioni agli utili).

      1. Lo statuto delle società disciplinate dal presente capo stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.
      2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
      3. Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.